Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic merit arguments and lack of specific procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Cimino's appeal against his conviction inadmissible. Cimino argued for a re-evaluation of evidence and challenged the sentencing under Article 133 of the Penal Code, but the court found these grounds generic and outside the scope of appellate review. Consequently, the appeal was rejected, and Cimino was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals must identify specific procedural violations; generic challenges to the merits or sentencing are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMINO GIUSEPPE nato a LECCO il 01/03/1988 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Giuseppe Cimino, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. (capo A) e 4 I. n. 110 del 1975 (capo B); considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito, in conformità alla previsione dell'art. 133 cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis