Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic legal qualification contestation not meeting manifest error threshold.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentencing agreement regarding illegal drug possession by contesting the legal qualification of the facts. The court ruled that such generic objections are inadmissible unless they constitute a manifest error of law immediately evident from the indictment and judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 448 comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements based on generic legal qualification objections are inadmissible unless they demonstrate a manifest error of law immediately evincible from the indictment and judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTERLANDO GABRIELE nato a MESSINA il 08/03/2004 avverso la sentenza del 01/02/2024 del TRIBUNALE di MESSINAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di INTERLANDO Gabriele ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Messina ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui agli artt. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla detenzione illegale di gr. 20,7 di cocaina e gr. 17,5 di crack (in Messina, 11 19/1/2024); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (generica contestazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e degli elementi costitutivi del fatto), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. perì. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), essendosi già chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023- 01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa•delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. Gabriella Cappello e Do pre 'dente ll Fe(ranti D E