Cassation Court dismisses appeal against sentencing agreement for illegal cocaine possession due to inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by EDUSI ESE inadmissible without formalities. The lower court had accepted a sentencing agreement regarding illegal cocaine possession, but the appellant challenged the lack of specific drug classification under Article 73 of the Drug Law. The Court ruled that arguments concerning this classification are not admissible for appeals against sentencing agreements under the relevant procedural code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 448 comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible when based on grounds regarding drug classification that fall outside the scope of permissible review under the procedural code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDUSI ESE (CUI 04CK94Q) nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 26/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di EDUSI Ese ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla detenzione illegale di gr. 110,85 netti (pari a 80.895,42 mg di principio attivo) di cocaina (in Torino, il 23/10/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (mancata derubricazione in ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La Prsid1nte Gabr