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Ordinanza — n. 23193/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual complaints lacking critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23193/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on factual complaints rather than a critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant argued that the appellate court erred in weighing the defendant's admission of drug possession differently from the original conviction, but the court found this to be mere disagreement with the judges' interpretation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Appeals to the court of last resort must be based on legal errors or procedural defects, not on factual disputes or disagreements with the lower court's assessment of evidence without critical analysis.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints critical analysis requirement appellate court reasoning drug possession conviction imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CAMPLI ALBERTO nato a PESCARA il 19/04/1986 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Il difensore di DI CAMPLI Alberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata, previa esclusione della recidiva e ridetermínazíone della pena, quella del Tribunale di Chieti di condanna del predetto per detenzione a fine di cessione a terzi di gr. 2,9 di MDMS e otto pasticche di ecstasy (in Francavilla al Mare 1118/972017); ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la difesa ritenuto che la decisione é fondata sul dato ponderale, laddove la Corte ha invece valorizzato le ammissioni dell'imputato (il quale, in sede di esame, secondo quanto affermato in sentenza, aveva ammesso che la droga era destinata al consumo suo e di alcuni amici in occasione di un incontro); che, con riferimento al tenore di tale dichiarato, le censure si risolvono nel mero dissenso rispetto alla lettura dei giudici del doppio grado, inammissibile in sede di legittimità; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La Pres Gabriella Cappello Donatella frrahti • v - .\1 1 O " C :5,:C