Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant without specified reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the litigation on May 21, 2024. Although the appellant argued the lower court's reasoning regarding criminal liability was flawed, the withdrawal was made without specifying the reasons for abandoning the case. The court ruled that since no specific grounds were provided, there was no fault attributable to the appellant, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal withdrawn without specified reasons is inadmissible, and the appellant is liable for procedural costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENSE GIANMICHELE nato a SASSARI il 21/08/1993 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4352/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Pensè Gianmichele ricorreva, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 avendo la Corte territoriale, secondo l'assunto difensivo, apoditticamente ritenuto che l'am- missione di responsabilità del coimputato non fosse attendibile. Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. In data 21 maggio 2024, tuttavia, l'Avv. Elia Vacca del Foro di Sassari, difensore e procuratore speciale del ricorrente, faceva pervenire a questa Corte dichiarazione di rinuncia all'impugnazione a propria firma, allegando la relativa procura.
3. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia va, pertanto, dichiarata l'inam- missibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.
d) cod. proc. pen, 4. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrentr al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso