Cassation appeal dismissed as inadmissible because the penalty calculation issue was not raised in the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant's defense raised a new argument regarding the lack of motivation for the specific penalty calculation, which had not been included in the grounds for the appeal to the Court of Appeal. The court rejected this because the issue was not part of the appellate review, preventing the appellant from introducing new grounds of criticism at the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the defense introduces a new ground of criticism regarding the lack of motivation that was not raised in the appeal, as this would allow the appellate court to intentionally omit a point from its cognizance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHMANI MOKHTAR nato il 06/04/1970 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Il difensore di RAHMANI Mokhtar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Mantova di condanna del predetto alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 100 di cocaina), è stata revocata la disposta misura di sicurezza, con conferma nel resto (in Virgilio, il 14/12/2014); ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., avendo la difesa dedotto una questione (mancata motivazione in ordine alla dosimetria della pena) che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a punto della decisione sul quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01). ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. Lal Pr ide te Gabriella Cappello Donate ranti D E IN CPAOSN( 1 1,1 _,.F\ A 1 O GIU 20