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Ordinanza — n. 23186/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for theft and drug trafficking due to lack of critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23186/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued against the appellate court's confirmation of their convictions for theft, attempted theft, and drug-related offenses, requesting a remand of the case. The court rejected these claims because the appeals lacked a necessary critical analysis of the original decision's reasoning, focusing instead on generic dissatisfaction with the sentencing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, c.p.p.; Appeals are inadmissible if they do not contain a critical analysis of the decision's reasoning, as mere disagreement with the outcome or generic complaints about sentencing without engaging with the substantive arguments do not meet the statutory requirements for admissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility lack of critical analysis Italian Code of Criminal Procedure sentencing dissatisfaction inadmissible appeal procedural requirements court costs award attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021
271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive,vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep.
sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIFLIKU KUJTIM nato il 05/06/1958 QOSJA DRITAN nato il 20/08/1976 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA I difensori di CIFLIKU Kujtim e QOSJA Dritan hanno proposto separati ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Bergamo di condanna di costoro per più reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (tra cui furti e tentati furti ai danni di plurime persone offese, ricettazione e altro), riuniti nel vincolo della continuazione (in varie località tra ottobre e novembre 2019); vista la memoria depositata dal difensore di QOSJA Dritan, con la quale si è contestata la valutazione operata in sede di esame preliminare del ricorso, chiedendosi la rimessione degli atti al Presidente e insistendosi per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), tuttavia giustificato dai giudici del merito alla luce delle plurime violazioni, della gravità delle stesse in relazione ai quantitativi di droga trattati e dalla negativa personalità degli imputati (plurimi precedenti penali), elementi ritenuti prevalenti anche rispetto al comportamento processuale (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive,vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La Pre ente Gabriella Cappello Donat an