Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of critical legal analysis and factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence reduction for falsely attesting income, but the court found the grievances lacked necessary critical analysis and factual arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a critical analysis of the lower court's reasoning and lacks the necessary factual and legal grounds to support the request.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOMO ANGELO nato a BOSCOREALE il 30/11/1961 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di CUOMO Angelo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Sulmona di condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere falsamente attestato il proprio reddito nell'istanza di ammissione al patrocinio dello Stato per i non abbienti, con la recidiva (in Sulmona il 13/9/2018), è stata rideterminata la pena nel minimo edittale, stante il non considerevole superamento del limite previsto per l'ammissione al beneficio; ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze risultando prive della esposizione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La Pr idente Gabriella Capp