Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23180/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing below statutory minimum and denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23180/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Najim Youness's appeal inadmissible for manifestly unfounded and non-specific arguments. The appellant challenged the first-instance sentence, alleging it fell below the statutory minimum and that generic mitigating circumstances were wrongly denied due to his criminal record. The court ruled that sentencing discretion under Article 133 of the Penal Code allows judges to consider the offender's capacity to offend and prior convictions without detailed justification when the penalty is near the minimum.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court's discretionary power to set a sentence near the statutory minimum is inspecable, and the denial of generic mitigating circumstances based on criminal history is legally sound.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion statutory minimum generic mitigating circumstances criminal record inadmissible appeal capacity to offend procedural economy azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
I giudici di appello rilevano correttamente, in merito alla quantificazione della pena inflitta all'imputato, che i parametri ex art. 133 cod. pen. consentono al giu- dice di valutare discrezionalmente la pena tenendo conto della gravità del reato nonché della capacità a delinquere del colpevole.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
E che relativamente ai precedenti penali, per quanto non siano ritenuti dalla giuri- sprudenza di per sé ostativi al riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.
Art. 73, Co. 5, d.P.R. 309/90
art. 62 bis cod. pen
E che relativamente ai precedenti penali, per quanto non siano ritenuti dalla giuri- sprudenza di per sé ostativi al riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.
art. 133 cod. pen
I giudici di appello rilevano correttamente, in merito alla quantificazione della pena inflitta all'imputato, che i parametri ex art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 5, n. 33847/2018
Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015
(così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv.N.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJIM YOUNESS (CUI 02RZAFN) nato il 09/06/1985 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4137/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Najim Youness ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato contenimento della pena nel minimo edittale e a! diniego della conces- sione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. 2.1. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legit- timità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e il ricorso, in particolare, non si confronta con l'ampia motivazione offerta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche negate sul motivato rilievo dei nu- merosi precedenti penali dell'imputato, anche specifici e della corretta considera- zione che, contrariamente a quanto contestato dalla difesa - il tempo trascorso dalla commissione del reato per il quale si procede non è elemento idoneo a de- terminare alcun effetto favorevole diverso dalla eventuale prescrizione del reato, tenuto conto, nel caso concreto, anche della personalità negativa dell'imputato.

E che relativamente ai precedenti penali, per quanto non siano ritenuti dalla giuri- sprudenza di per sé ostativi al riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., possono tuttavia essere valutati come elemento decisivo per il loro diniego, in quanto considerati indicativi della capacità a delinquere del reo (Sez 2, n. 3896 del 20/01/2016). Per i giudici di appello è, dunque, corretta la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, potendosi del resto negare le attenuanti generiche anche solo con riferimento alla posizione dell'imputato quale "incriminato per altri reati' o alla sussistenza di una sentenza di condanna non definitiva ovvero potendo assumere rilievo ostativo altresì le condanne per i reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede (Sez. 5, n. 33847/2018).

Viene anche precisato che l'imputato, come risulta dal casellario giudiziale aggiornato, ha riportato una recente condanna per detenzione e spaccio di so- stanze stupefacenti, relativa a fatti commessi nell'anno 2020, essendo irrilevante che il magistrato di Sorveglianza abbia disposto la misura alternativa della deten- zione domiciliare, a ciò si aggiungono anche precedenti, seppur più risalenti, per rapina e porto d'armi tali da essere espressione di un percorso delinquenziale in- trapreso da lungo tempo e mai interrotto dall'odierno appellante, tanto che i primi N. 4137/2024 R.G. precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti risalgono a fatti commessi nell'agosto e nel settembre del 2007.

Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). 2.2.

La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento im- pugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici di appello rilevano correttamente, in merito alla quantificazione della pena inflitta all'imputato, che i parametri ex art. 133 cod. pen. consentono al giu- dice di valutare discrezionalmente la pena tenendo conto della gravità del reato nonché della capacità a delinquere del colpevole.

E ritengono che il Tribunale ha dunque già correttamente considerato i suddetti criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nonché la quantità di sostanza venduta dall'imputato, le modalità del fatto ovvero le circostanze dell'azione (rudimentalità dell'operato e scarso occultamento della droga) e ha pertanto effettuato un giudizio di ridotta offensività sociale, ritenendo correttamente di inquadrare la condotta tenuta dall'imputato nella fattispecie di cui all'art. 73, Co. 5, d.P.R. 309/90, La risposta sanzionatoria viene, dunque, ritenuta proporzionata alla portata delle condotte commesse dal NAJIM e la pena finale - già individuata misura pros- sima al minimo edittale - risulta adeguata e proporzionata ai fatti oggetto di im- putazione.

L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv.N. 4137/2024 R.G. 265283;

Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm