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Ordinanza — n. 23174/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23174/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court failed to critically analyze his defenses regarding the denial of probation and the imposition of a suspended sentence based on prior convictions. The court rejected this claim, ruling that the lower judges' decision was sufficiently motivated and did not require a new critical analysis of the arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grievances do not stem from a necessary critical analysis of the arguments forming the basis of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis requirement suspended sentence denial prior convictions impact procedural dismissal attenuazione della pena sanzione sostitutiva riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li
Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano
275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 4, n.1015 del 10/12/2015, Santori
Sez. 4, n. 13466 del 17/1/2017, Pacchioli
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOULKHEIR ISMAIL nato il 29/01/1986 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di ABOULKHEIR Ismail ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Rimini di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, codice strada (in Rimini, 1/8/2021); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al diniego delle generiche giustificato dai giudici del merito anche alla luce della negativa personalità dell'imputato, siccome gravata da precedenti condanne (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/Io, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); nonché alla mancata sostituzione della pena, anch'essa motivata con una prognosi negativa operata alla stregua del numero dei precedenti e della commissione del reato a breve distanza dalla espiazione di una pena (sez. 4, n.1015 del 10/12/2015, dep. 2016, Santori, Rv. 265799-01; n. 13466 del 17/1/2017, Pacchioli, Rv. 269396-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La Pre41eiIìte Gabriella Cappello Dona t'lla /erra