Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new facts without critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on factual grievances rather than a critical analysis of the appellate court's reasoning. The appellant's defense reiterated arguments already addressed by the Bologna Court of Appeal regarding drug importation attempts and intercepted communications. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for cassation, ordering the appellant to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must be based on a critical analysis of the lower court's reasoning, not merely on new factual grievances or disagreement with the interpretation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI CARLO nato a TIVOLI il 04/07/1965 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Il difensore di MORETTI Carlo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata quella del Tribunale di Rimini di condanna del predetto per tentata importazione di Kg. 24,870 di cocaina (gennaio-marzo 2007), con esclusione dell'aggravante della ingente quantità e rideterminazione della pena (disposta la restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., giusta ordinanza della Corte d'appello di Bologna in data 16/11/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la difesa reiterato argomentazioni alle quali i giudici del gravame hanno dato una risposta congrua e coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sul discrimine tra consumazione, tentativo e reato impossibile, in materia di transazioni illecite, aventi a oggetto stupefacenti (sez. 6, n. 40044 del 29/9/2022, Pataffio, Rv. 283942-01, in cui, in motivazione si è precisato che le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento, anche all'estero, della disponibilità della sostanza possono configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui siano connotate da serietà e affidabilità e risultino univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale; sez. 5, n. 54188 del 26/9/2016, Pizzinga, Rv. 268749-01, in cui si è ritenuta immune da censure la sentenza di condanna per tentato acquisto, in una fattispecie in cui erano state intercettate comunicazioni tra l'imputato ed altro soggetto nelle quali il primo, manifestando la volontà di acquistare cocaina presso un fornitore ed al prezzo indicatogli dal secondo, chiedeva a quest'ultimo di mettersi in contatto con il predetto fornitore, per verificare la disponibilità dello stupefacente; sez. 6, n. 9854 del 14/2/2024, Abbruzzese, Rv. 286165-01, in cui la Corte ha qualificato come tentativo di importazione la condotta dell'indagato, il quale aveva demandato ad un intermediario operante in Germania, cui aveva inviato il danaro destinato ai venditori sudamericani, di gestire le fasi della spedizione del carico, non avvenuta per l'impossibilità di ottenere la fornitura in tempi brevi); che le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi pertanto nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato al materiale probatorio, in parte costituito anche da intercettazioni, la cui interpretazione, anche ove il linguaggio utilizzato sia criptico, è questione di fatto, estranea al giudizio di legittimità, ove sostenuta da un ragionamento che, come nella specie, non evidenzia alcuna contraddizione e neppure manifeste illogicità (Sez.
U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dee ricorrentt al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila [ciascuno] in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera es