Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23171/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23171/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Antonelli Rosa inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing against the appellate court's rejection of her claim regarding the specific role she played in the crime. The court rejected these grievances as mere disagreements with the lower court's interpretation of evidence rather than critical legal arguments, citing established jurisprudence on the requirements for admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must be based on critical analysis of the lower court's reasoning, not merely on disagreement with the factual assessment or reiteration of already rejected arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal critical analysis requirement drug trafficking conviction conspiracy role assessment cassation procedural rules imputazione per reati di stupefacenti partecipazione al reato scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 114, cod. pen.
284149-03); che, infine, anche con riferimento all'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., la risposta dei giudici territoriali è coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (sez.
Corte cost. n. 186/2000
274037-01); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018
sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023
274076-01; sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023, Pasca/e, Rv.
sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022
284319-01; sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv.
sez. 4, n. 26525 del 7/6/2023
pen., la risposta dei giudici territoriali è coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 4, n. 26525 del 7/6/2023, Ma/farà, Rv.
n. 49364 del 19/7/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI ROSA nato a ROCCABASCERANA il 19/02/1974 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Il difensore di ANTONELLI Rosa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Avellino di condanna della predetta, ad esito di abbreviato, per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di gr. 150 complessivi di crack, il 29/1/2018), esclusa la recidiva e riconosciute le generiche; ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato al materiale probatorio; che, quanto alla mancata derubricazione, la decisione è del tutto coerente con i principi consolidati in giurisprudenza, avendo i giudici territoriali valorizzato elementi di sicuro rilievo al fine di escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Sez.

U, n. 51063 del 27/9/2018, Muro/o, Rv. 274076-01; sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023, Pasca/e, Rv. 284319-01; sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-03); che, infine, anche con riferimento all'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., la risposta dei giudici territoriali è coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 4, n. 26525 del 7/6/2023, Ma/farà, Rv. 284771-01, in cui si è, per l'appunto, precisato che per la sua integrazione non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso.; n. 49364 del 19/7/2018, P., Rv. 274037-01); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La resi entè Gabriella Cappe