Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23169/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and confusion with a different criminal proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23169/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specificity and confusion with a distinct criminal case. The appellant's arguments referenced facts and charges from a 2021 trial involving a different defendant, which were absent from the current proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the necessary critical analysis of the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. a): An appeal is inadmissible if it lacks specificity and is merely assertive without analyzing the contested decision's arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal confusion of proceedings cassation review criminal procedure errore giudiziario facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13.6.2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI GIANNI nato a SAN SEVERO il 08/06/1991 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 3639/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Gianni Ranieri ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimen- tale mediante l'acquisizione di documenti, con un secondo motivo in relazione alla mancata pronuncia in appello di una sentenza di prescrizione e con un terzo in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo e non scandito da alcuna critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ricorso, infatti si leggono riferimenti (cfr. pag. 2 ove si legge si legge che il ricorrente è stato ritenuto "responsabile del reato di ricettazione di cui oggi si discute", a pagg. 2-3 ove ci si riferisce alla richiesta di rinnovazione istruttoria mediante la acquisizione di documenti o a pag. 4 ove si parla di "fatti commessi nel 2009") che paiono evidentemente riferirsi ad un processo diverso da quello che ci occupa, nel quale è intervenuta condanna per ii reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per fatti commessi nell'anno 2021. Analogamente si pongono questioni della cui devoluzione non vi è traccia nell'atto di appello a firma dell'Avv. Giovanni Maggiano del 7/2/2022 e che, per- tanto, non potevano essere scrutinate dalla Corte territoriale.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Cos