Cassation court dismisses appeal against sentencing agreement as inadmissible for non-justiciable procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a sentencing agreement inadmissible without formalities. The appellant argued violations of procedural articles and motivation defects regarding sentencing prerequisites, but these grounds were deemed non-justiciable under specific criminal procedure rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements based on violations of procedural articles or motivation defects regarding sentencing prerequisites are inadmissible as they do not constitute admissible grounds for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO FRANCESCO nato a POGGIARDO il 17/01/1985 avverso la sentenza del 01/12/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di MAGGIO Francesco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (in Minervino di Lecce, il 25/8/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. L r siderite Gabriella Cappello Do a Ferranti c.)