Cassation appeal dismissed as inadmissible because the second-instance court accepted a plea agreement, precluding further review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by DHAMO Milantin inadmissible without formalities. The appellant challenged a second-instance judgment that accepted a plea agreement regarding illegal drug possession, arguing a lack of reasoning on the sentence's severity. The court ruled that accepting a plea agreement in the second instance triggers preclusive effects that bar any further litigation on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: The acceptance of a plea agreement by the second-instance court limits the judge's cognizance and creates preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation trial, rendering appeals against such judgments inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHAMO MILANTIN nato il 19/05/1993 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva La difesa di DHAMO Milantin ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illegale di marijuana, cocaina e hashish in Genova il 22/2/2023), é stato recepito l'accordo delle parti sulla pena, con rinuncia ai restanti motivi; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; rilevato, in particolare, che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art.599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, il ricorrente ha, per l'appunto, dedotto un difetto di motivazione in ordine alla entità della pena; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La re idente Ifrot abriella Cappello Do tel Ferranti — E P O 1T A