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Ordinanza — n. 23165/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal arguments and failure to cite relevant case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23165/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Mennella and Iacono inadmissible for failing to meet strict procedural requirements. The appellants argued for a 'minor offense' status and alleged motivational defects regarding their co-responsibility, but the Court found their submissions generic and devoid of specific legal reasoning. Consequently, the Court ruled that the lower court's decision was legally sound and the appeals were rejected without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and grounded in precise legal arguments; generic or assertive claims that merely reproduce issues already decided by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity minor offense status co-responsibility drug trafficking procedural requirements Court of Cassation revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Cristiano Mennella e Raffaella Iacono ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità in concorso della Iacono e, per entrambi, al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
D.L. n. 146 del 2013
2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv.
legge 16.5.2014 n. 79
10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi- cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n.
decreto-legge 20.3.2014 n. 36

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018
Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010
Sez. U, n. 17 del 21/6/2000
Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015
anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv.
Sez. 3, n. 32695 del 27/3/2015
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MENNELLA CRISTIANO nato a LACCO AMENO il 17/03/1986 IACONO RAFFAELLA nato a NAPOLI il 24/03/1986 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 3592/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Cristiano Mennella e Raffaella Iacono ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità in concorso della Iacono e, per entrambi, al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibile. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità in concorso della Iacono, ritenendo che la condotta della stessa non possa affatto essere intesa di mera connivenza rispetto allo spaccio operato dal suo convivente Mennella perché in essa si sono rivelati chiaramente i sintomi di un'adesione consapevole e fattiva all'attività di spaccio posta in essere nel territorio di Forio.

Richiamati i fatti che hanno portato alla denuncia da parte di Massaro Caterina (zia del Mennella), i giudici evidenziano che appare evidente che il contributo pre- stato dalla lacono era quello di una persona che aveva una cointeressenza nell'at- tività di spaccio (che il Mennella si è autoattribuito in via esclusiva), essendosi attivata in prima persona per il recupero dei monili contenenti il borsello. E ovvia- mente la ragione di questa preoccupazione non poteva essere legata ad un peri- colo di sottrazione dei monili da parte della zia o del padre, bensì ai ritrovamento all'interno della borsa che li conteneva del borsello con la droga.

Inoltre, viene ricordato che le altre sostanze stupefacenti sono state rinvenute non all'interno 2 i, . N. 3592/2024 R.G. dell'abitazione occupata da! Mennella (quella attigua alla Massaro), bensì nell'ap- partamento in cui la lacono era residente e che doveva probabilmente essere una sede alternativa o una nuova sede individuata per lo spaccio di sostanze stupefa- centi. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il difensore ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legitti- mità nell'ennesimo giudice del fatto. 2.2. I giudici del gravame del merito hanno dato conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, anche del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incriminatrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 ritenendo condivisibile la scelta operata dal giudice di prime cure, sia in ragione della variegata offerta di droghe di natura diversa, sia del volume di affari desumibile dalle annotazioni di contabilità rinvenute, sia infine dalla diversificazione delle piazze di spaccio, collocate presso i due appartamenti.

La sentenza de qua, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di que- sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi- cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci- denza sul giudizio (così Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'at- tenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa N. 3592/2024 R.G. dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem