Cassation appeals dismissed as inadmissible for issues not raised in the second instance appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by De Tommaso and Valle inadmissible, ruling that the issues regarding non-punishability and minor profit were never raised in the second instance. The appellants argued for a violation of law concerning these specific defenses, but the appellate court had correctly omitted them from its consideration. The Supreme Court dismissed the claims because legal questions not presented to the lower court cannot be introduced for the first time in a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they raise legal issues that were not raised in the appeal to the Court of Appeal, as the second instance judgment cannot cure defects in the presentation of grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE TOMMASO GENNARO nato a NAPOLI il 04/02/1986 VALLE FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 16/12/1994 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 3536/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Gennaro De Tommaso e Francesco Valle ricorrono, a mezzo del comune difensore di fiducia, con un unico atto, avverso la sentenza di cui in epigrafe de- ducendo violazione di legge in relazione all'art. 131bis cod. pen. e all'art. 62 n. 4 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I ricorsi sono inammissibili. Ed invero, come si evince dalle pagg. 2-3 della sentenza impugnata e dall'atto di appello a firma dell'Avv. Liborio Cataliotti del 10/08/2020 nell'interesse di en- trambi gli imputati non è stata devoluta ai giudici di appello né la questione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131bis e nem- meno quella afferente alla circostanza attenuante dei lucro di particolare tenuità. E la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motiva- zione, pag. 12; conf.
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940). Ciò in quanto si deve evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (così Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01 che ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordina- zione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa).
In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il mo- tivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773). E di recente è stato ulteriormente specificato — con un'affermazione che ben si attaglia al caso che ci occupa — che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una N. 3536/2024 R.G. questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi in- tendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01).
3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa d