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Ordinanza — n. 23161/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23161/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23161/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 18/06/1987 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Il difensore di BEVILACQUA Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata, unicamente in punto pena, quella del Tribunale di Locri di condanna del predetto per concorso in furto pluriaggravato ai danni di un depuratore comunale (in Brancaleone il 25/7/2014); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto, reiterative, non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23161/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto, reiterative, non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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motivi di revisione riapertura dell'istruttoria riconsiderazione procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 18/06/1987 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Il difensore di BEVILACQUA Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata, unicamente in punto pena, quella del Tribunale di Locri di condanna del predetto per concorso in furto pluriaggravato ai danni di un depuratore comunale (in Brancaleone il 25/7/2014); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto, reiterative, non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e prospettanti in definitiva una rilettura del materiale probatorio (anche in punto individuazione dell'imputato da parte della PG) non consentita siccome sostanzialmente intesa a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La P e-nte Gabriella Cappello Don