Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical legal analysis in the appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Esposito Giuseppa inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellate court had confirmed a conviction for aggravated theft of electricity, excluding contested recidivism and generic violence aggravating factors. The court rejected the appeal because the grounds lacked necessary critical analysis of the arguments and failed to provide sufficient legal and factual support.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not based on a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision and lacks the exposition of legal reasons and factual data.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIUSEPPA nato a NAPOLI il 03/03/1971 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di ESPOSITO Giuseppa ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna della predetta per furto aggravato di energia elettrica, esclusa la contestata recidiva e con le generiche giudicate equivalenti all'aggravante della violenza sulle cose (in Afragola il 22/2/2017); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze risultando prive della esposizione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La Pr sid nte f abriella Cappello Don Ferranti 9ctkiyec D E POSITAT A IN CANC"I:II.J:R