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Ordinanza — n. 23156/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to critically analyze lower court's reasoning on recidivism and mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23156/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning. The appellate court had rejected a mitigation plea by noting that the minor economic damage was already considered when generic mitigating circumstances were recognized, requiring a holistic assessment of criminal damage under Article 62 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as both specific and aspecific, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 62 n. 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks a critical analysis of the lower court's reasoning, particularly when the court has already evaluated relevant circumstances like minor damage in the context of generic mitigating factors, necessitating a global assessment of criminal damage rather than isolated parameters.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis requirement recidivism qualification generic mitigating circumstances holistic criminal damage assessment procedural costs award Article 62 Penal Code abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 62 n. 4, cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Corte cost. 186/2000
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 5, n. 344 del 26/11/2021
sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019
282402-01; sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Loussaief, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSANI NICOLA nato a BARI il 22/10/1977 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di CUSANI Nicola ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di cittadino di condanna per un tentativo di furto di una citybike, aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, ritenuta la recidiva qualificata e riconosciute le generiche equivalenti (in Bari il 20/12/2018); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali ritenuto la insussistenza dell'attenuante invocata, rilevando che il ridotto danno economico era già stato valutato in sede di riconoscimento delle generiche, con un ragionamento del tutto coerente con quanto già affermato da questa Corte di legittimità a proposito della valutazione sulla ricorrenza dell'elemento circostanziale di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen.: essa presuppone, infatti, un giudizio complessivo che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep.2022, Ghirasam, Rv. 282402-01; sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Loussaief, Rv. 275950-01); ritenuto che la difesa si è limitata a rilevare la contraddittorietà tra il riconoscimento delle generiche e il diniego dell'attenuante di che trattasi, omettendo però di considerare la diversa natura del secondo giudizio, senza neppure indicare elementi pretermessi da parte dei giudici territoriali, cosicché, sotto tale profilo, il motivo è anche aspecifico; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P idente Gabriella Cappello vLi ,(=:c-Ice7) D E P