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Ordinanza — n. 23152/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals by non-authorized individuals are inadmissible as personal filing was abolished by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23152/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two individuals inadmissible without formalities. The appellants attempted to file personal appeals against a criminal conviction, but the law now requires legal representation for such filings. The court ruled that since the appellants lacked the legal standing to file personally, their appeals were rejected and they were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 613, comma 1, c.p.p.: Appeals in cassation must be filed through a lawyer; personal filing is no longer permitted, rendering appeals by unrepresented individuals inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal filing legal representation requirement inadmissible appeal criminal procedure law standing to appeal eccezione di incostituzionalità motivi di cassazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.
Art. 613, comma 1, c.p.p.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stati proposti da soggetti non legittimati, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art.
Law no. 103 of 23 June 2017
art. 613 cod. proc. pen
23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; rilevato che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORMIO GIUSEPPE nato a SAN FERDINANDO DI PUGLIA il 18/12/1963 CAVALIERE MICHELE nato a BARLETTA il 04/05/1976 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA CORMIO Giuseppe e CAVALIERE Michele hanno proposto personalmente separati ricorsi avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Bari esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5, cod. pen., ha tuttavia confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Trani aveva condannato i predetti furto pluriaggravata (in Barletta il 13/10/2015), con la recidiva qualificata per entrambi. ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stati proposti da soggetti non legittimati, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; rilevato che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La P id nter Gabriella Cappello Do