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Ordinanza — n. 23150/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23150/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23150/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BURDUJA ION nato il 18/01/1986 MOISEI VITALIE nato il 05/03/1983 RABACU ANDREI nato il 15/03/1987 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Gli imputati BURDUJA Ion, MOISEI Vitalie e RABACU Andrei hanno proposto ricorsi con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata quella del Tribunale di Padova di condanna dei predetti per più furti e tentativi di furto , assolvendo il primo imputato dal reato di rapina in concorso di cui al capo 1) e dichiarando non doversi procedere nei confronti tutti e tre per il capo 3), disapplicata la recidiva per RABACU, perché estinto per prescrizione (fatti commessi tra luglio e agosto 2013); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23150/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria causa legittima allegazione motivata motivi che possono invocarsi difetto di motivazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BURDUJA ION nato il 18/01/1986 MOISEI VITALIE nato il 05/03/1983 RABACU ANDREI nato il 15/03/1987 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Gli imputati BURDUJA Ion, MOISEI Vitalie e RABACU Andrei hanno proposto ricorsi con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata quella del Tribunale di Padova di condanna dei predetti per più furti e tentativi di furto , assolvendo il primo imputato dal reato di rapina in concorso di cui al capo 1) e dichiarando non doversi procedere nei confronti tutti e tre per il capo 3), disapplicata la recidiva per RABACU, perché estinto per prescrizione (fatti commessi tra luglio e agosto 2013); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato al materiale probatorio attraverso una valutazione in fatto sorretta da argomentazioni logiche e non contraddittorie; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La Pr d nte Gabriella Cappello Dona erranti ‘-?;í1,1_ e t