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Ordinanza — n. 23147/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23147/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's defense failed to provide a critical analysis of the arguments used by the lower courts to convict her for theft aggravated by public exposure. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks a critical analysis of the arguments supporting the decision, as it must expose the legal and factual grounds for the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis requirement lack of argument critique procedural costs order fine fund payment motivi di cassazione censure procedurali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Corte cost. 186/2000
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHMARI AIDA nato a VERONA il 11/05/1999 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di LAHMARI Aida ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Verona di condanna, ad esito di abbreviato, per furto di un ciclomotore, aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, con le generiche equivalenti (in Verona il 26/9/2017); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze risultando prive della esposizione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La Presidfrte Gabriella Cappello Dona tell4