Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to new law making theft a private prosecution offense after judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to file a private prosecution (querela) for a crime that subsequently became one requiring such a filing. The defense argued the new law rendered the conviction void, but the court ruled this does not override procedural bars. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The inadmissibility of an appeal due to lack of private prosecution for a crime made subject to such requirement by subsequent law does not constitute abolition of the crime or affect substantive res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH DAIANA nato a VENEZIA il 04/01/1989 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Rilevato che la Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 21 novembre 2022, ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna di HUDOROVICH Daiana per un tentativo di furto pluriaggravato (in Mestre il 12/12/2017), con equivalenza della ritenuta attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen; che la difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento alla procedibilità del reato, ora a querela di parte giusta riforma Cartabia; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., tale dovendosi ritenere quello con il quale si ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01; n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467-01, in cui si è precisato che, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, in fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024. La Consigliera est. La Pjsiqento) Gabriella Cappello Dona td