Italian Court dismisses appeal against theft conviction due to inadmissible legal arguments and valid complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The appellants argued that the lower court erred in classifying the crime as consummated theft rather than attempted theft, claiming the stolen goods never left the victim's control. The court rejected this, noting the arguments were repetitive of issues already properly addressed by the appellate court and lacked the required specific legal reasoning. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be substantively distinct from prior rulings and must articulate specific legal grounds; if inadmissible due to lack of merit or procedural defects, the appellant bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 06/05/1993 BEVILACQUA PATRIZIO nato a REGGIO CALABRIA il 01/02/1986 MEGNA DOMENICO FIORE nato a REGGIO CALABRIA il 19/04/1993 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 26767/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Francesco Bevilacqua (a mezzo del difensore di fiducia Avv. Mariateresa Pratticò), Patrizio Bevilacqua e Domenico Fiore Megna (a mezzo del comune di- fensore Avv.
Demetrio Pratticò) ricorrono, con due ricorsi di uguale contenuto, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio moti- vazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come furto consumato anziché furto tentato, non ravvisandosi a loro avviso il conseguimento, neanche momentaneo, dell'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, la quale non è mai uscita dalla sfera di controllo e signoria del soggetto passivo. Lamentano anche il difetto di querela ed eccepiscono, pertanto, l'improcedi- bilità dell'azione penale.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il primo motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legit- timità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dei prevenuti, ed in particolare, in relazione alla qualificazione dei fatti, hanno logicamente motivato il diniego di qualificare il fatto come tentato, dando atto di come le condotte delittuose si siano integrate in tutti i loro elementi costitutivi, essendo stato dimostrato l'avvenuto impossessamento, inteso come materiale disponibilità della refurtiva, nonché la fuoriuscita della stessa dalla sfera di controllo e signoria del soggetto passivo, non essendo giuri- dicamente rilevante la durata della sottrazione e la circostanza che gli agenti stes- sero inseguendo gli imputati.N. 26767/2023 R.G.
Come si ricorda in sentenza, le fonti di prova acquisite hanno consentito di ricostruire in toto la dinamica degli eventi, dalla manomissione del cancellò elet- trico, che ha consentito l'irruzione nello stabile, fino alla sottrazione dei settantuno condizionatori e dell'altro materiale poi riposto all'interno degli automezzi utilizzati dagli imputati per commettere il furto e a bordo dei quali si davano alla fuga, culminata nel loro arresto. La sentenza, pertanto, s'inserisce nel solco del richiamato costante orienta- mento di legittimità per cui, ai fini della configurabilità de! delitto di furto consu- mato, non è richiesto dalla legge né l'amotio o abductio de loco ad locum né la protrazione del tempo della detenzione.
In altri termini, per ritenere realizzato l'impossessamento sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale (concernente la durata del possesso da parte del ladro), sia quello spaziale (con riferimento al luogo al quale si estende la sfera di dominio del derubato), come pure è irrilevante che la res furtiva sia uscita dalla sfera del possesso e della sorveglianza del de- rùba.to o che vi sia la possibilità di intervento più o meno immediato della forza pubblica. Ciò che importa, infatti, è che della cosa il soggetto agente si sia impos- sessato, sia pure per brevissimo tempo ed anche senza aver mai lasciato il luogo dell'avvenuta sottrazione, non rilevando, peraltro, il mancato conseguimento del- fine di profitto (così ex multis Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 - 01;
Sez. 4, n. 21757 del 30/03/2004, Rv. 229167 - 01). Con riferimento al secondo motivo, lo stesso è manifestamente infondato in quanto dagli atti processuali risulta valida querela, quale condizione di procedibi- lità, sporta da Angelo Frascati il 31 maggio 2022 negli Uffici della Questura di Reggio Calabria.
3. Essendo í ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in fav