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Ordinanza — n. 23142/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23142/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23142/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMPANTI CLAUDIA nato a RIVOLI il 08/02/1970 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 26734/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Claudia Rampanti ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena lamentando che il discostamento dal minimo edittale, con la quantifi- cazione della pena base in oltre il triplo di quello, non sia stata adeguatamente motivata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23142/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, tenuto conto della tipologia della so- stanza stupefacente, trattandosi di eroina, nonché dell'avvenuto confezionamento della sostanza in tre diversi involucri, che attesta la destinazione allo spaccio, ed infine avuto riguardo all'ammontare ponderale pari a gr. 12, 8 ed al numero non insignificante di dosi ricavabiii, che come dimostrato dalle analisi effettuate è stato quantificato in 41 dosi.

Parole chiave

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ripudiazione risposta alla petizione impugnabilità della decisione di rinvio asserzione difendibile diritto a un difensore censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMPANTI CLAUDIA nato a RIVOLI il 08/02/1970 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 26734/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Claudia Rampanti ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena lamentando che il discostamento dal minimo edittale, con la quantifi- cazione della pena base in oltre il triplo di quello, non sia stata adeguatamente motivata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo proposto è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ri- corso va dichiarato inammissibile. La ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, tenuto conto della tipologia della so- stanza stupefacente, trattandosi di eroina, nonché dell'avvenuto confezionamento della sostanza in tre diversi involucri, che attesta la destinazione allo spaccio, ed infine avuto riguardo all'ammontare ponderale pari a gr. 12, 8 ed al numero non insignificante di dosi ricavabiii, che come dimostrato dalle analisi effettuate è stato quantificato in 41 dosi.

Peraltro, siamo al di sotto del c.d. medio edittale (che per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 nella forbice vigente all'epoca del fatto va individuato in anni due e mesi tre) e questa Corte ha precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giu- dice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso - che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere N. 26734/2023 R.G. al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d