Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's factual reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino De Marco inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a conviction for refusing a blood alcohol test, arguing against the lower courts' acceptance of the officer's clinical justification for the control. The court rejected the appeal because the grievances failed to provide a necessary critical analysis of the reasoning used by the appellate and trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal or cassation is inadmissible if it is based on grievances regarding facts without a critical analysis of the arguments supporting the decision, as such grievances do not constitute a proper ground for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO ANTONINO nato a MARSALA il 30/04/1970 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva La difesa di DE MARCO Antonino ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 187, comma 7, codice strada, per essersi rifiutato, a richiesta della PG procedente che aveva ritenuto esistente una sintomatologia legittimante il controllo, di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico (in Marsala il 6/10/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto dì impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con le quali i giudici territoriali hanno motivatamente disatteso le doglianze di analogo tenore veicolate con il gravame, dando conto della rilevata sintomatologica legittimante la richiesta di sottoposizione a controllo; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024. La Consigliera est. La idípnte Gabriella C