Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to reiterated grievances on breathalyzer usage already settled by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Molaro inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant sought to overturn a second-instance acquittal based on repeated complaints regarding the legality of the breathalyzer test, which the appellate court had already thoroughly examined and rejected. The court ruled that these grievances were not new but reiterated arguments already addressed in the appeal against conviction, rendering the current petition legally impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on grievances already fully examined and decided upon in the appeal against conviction are inadmissible as they constitute reiterated complaints without new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLARO ANDREA nato a PIOVE DI SACCO il 16/11/1974 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva La difesa di MOLARO Andrea ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, con la quale è stata ribaltata, in accoglimento del gravame del Procuratore generale, l'assoluzione del predetto dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
c) e 2-sexies, codice strada (esito accertamento con etilometro pari a 2,55 g/I e 2,70 g/I, in Piove di Sacco il 9/4/2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze reiterative dei temi ampiamenti trattati in sede di gravame, inerenti alla legittimità dell'utilizzo dello strumento previsto dalla legge per l'accertamento del tasso di presenza di alcool nel sangue (c.d. etilometro); che le doglianze risultano, peraltro, incoerenti con la giurisprudenza ormai consolidata sul punto, alla quale si è invece correttamente ispirato il giudizio di ribaltamento dell'assoluzione, sollecitato dal gravame della parte pubblica, avendo del tutto opportunamente evidenziato i giudici d'appello che la lettura proposta a difesa e recepita, sulla scorta di una consulenza di parte, dal primo giudice, si traduceva nella sostanziale disapplicazione della norma di legge, vale a dire l'art. 186 comma 4, codice strada (sul punto, tra le altre, sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659-01, in cui si è chiarito che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilonnetro; sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La rsiere Gabriella Cappello Donat la erranti D EPOS'tI o