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Ordinanza — n. 23132/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming Cartabia reform made theft prosecution inadmissible without complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23132/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Luigi Sacco's appeal inadmissible, upholding his conviction for aggravated theft. The defense argued that the Cartabia reform introduced a requirement for a private complaint, rendering the prosecution procedurally impossible after the judgment. The court ruled that this procedural change does not constitute an abolition of the crime and cannot override the inadmissibility of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The subsequent introduction of a requirement for a private complaint does not constitute an abolition of the crime and cannot render a pending appeal inadmissible if the complaint was not filed.

Parole chiave

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Cartabia reform procedural inadmissibility private complaint requirement aggravated theft abolition of crime furto aggravato reati violenti tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
articolo 616 c.p
150); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000).

Giurisprudenza citata

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sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano
150 ha successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv.
n. 49499 del 15/11/2023, Platon
285468-01; n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO LUIGI nato a FOGGIA il 27/07/1990 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Rilevato che la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 21/10/2022, ha confermato quella del Tribunale di Foggia di condanna di SACCO Luigi per furto aggravato (in Torremaggiore, il 30/7/2014); che la difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge per difetto della condizione di procedibilità, a seguito della entrata in vigore, nelle more del ricorso, della riforma Cartabia che ha stabilito la procedibilità a querela del reato per il quale è intervenuta condanna del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., tale dovendosi ritenere quello con il quale si ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01; n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467-01, in cui si è precisato che, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, in fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024. La Consigliera est. La .dente Gabriella Cappel