Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of critical analysis of appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Ferlito inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued for a re-evaluation of evidence regarding the theft conviction, but the court found the grievances repetitive and failed to critically analyze the appellate court's logical reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances do not contain a necessary critical analysis of the arguments forming the basis of the decision, as they must be repetitive or merely allege a different reading of evidence without substantive critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERLITO FRANCESCO nato a CATANIA il 16/09/1978 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; • OSSERVA Il difensore di FERLITO Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, con la quale è stata confermata, nei confronti del predetto, quella del Tribunale cittadino di condanna per furto in abitazione (in Castiglione di Sicilia, il 13/12/2014); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze risultando reiterative di temi già ampiamente esaminati dai giudici del gravame, i motivi d'appello sull'identificazione del FERLITO essendo stati disattesi con motivazione del tutto logica e non contraddittoria che costituisce apprezzamento di merito sul quale non può la difesa invocare una diversa determinazione in questa sede, allegandosi una lettura delle prove che si ritiene più persuasiva, stanti i limiti del giudizio di legittimità; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La PMsidnte Gabriella Cappello