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Ordinanza — n. 23128/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for non-deductible complaint regarding standing to file a private prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23128/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Anna Comisi's appeal inadmissible because her complaint regarding standing to file a private prosecution was not raised in the lower court judgment. The defense argued that the security guard had standing as a qualified possessor, but the court ruled this argument was not properly substantiated in the appeal. Consequently, the court dismissed the appeal to prevent circumvention of procedural rules and ordered the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: A complaint regarding standing to file a private prosecution is inadmissible in the Supreme Court if not deduced with the appeal, as such arguments are non-deductible in this stage of proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal private prosecution standing non-deductible complaint procedural exclusion security guard standing abbandono del procedimento per truffa furto aggravato legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
Corte cost. 186/2000
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
(sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Ga/di
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
270316-01); che, ad ogni buon conto, la censura non è scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio
sez. 5, n. 3736 del 4/12/2018, Lafleur
sez. 4, n. 8094 del 29/1/2014, Pisani
sez. 5, n. 11968 del 30/1/2018, Piricò
259289-01; sez. 5, n. 11968 del 30/1/2018, Piricò, Rv.
sez. 5 n. 55025 del 26/9/2016, Mocanu
272696-01; sez. 5 n. 55025 del 26/9/2016, Mocanu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMISI ANNA nato a CATANIA il 08/07/1984 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva La difesa di COMISI Anna ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale cittadino di condanna della predetta per un tentativo di furto, esclusa la recidiva e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. con rideterminazione della pena (in Catania il 28/7/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianza (difetto di legittimazione in capo al soggetto che ha presentato la querela) non dedotta con il gravame, non deducibile pertanto in questa sede a norma dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768- 02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a punto della decisione sul quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Ga/di, Rv. 270316-01); che, ad ogni buon conto, la censura non è scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), la difesa avendo peraltro proposto un enunciato ermeneutico in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità , secondo cui la legittimazione a proporre querela per il delitto di furto sussiste in capo al possessore e al detentore qualificato (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01; sez. 5, n. 3736 del 4/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342-01, in cui si è affermato che, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, anche il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato, anche se privo dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice), siccome titolare di una posizione rispetto alla cosa ricompresa nel bene giuridico protetto (sez. 4, n. 8094 del 29/1/2014, Pisani, Rv. 259289-01; sez. 5, n. 11968 del 30/1/2018, Piricò, Rv. 272696-01; sez. 5 n. 55025 del 26/9/2016, Mocanu, Rv. 268906-01; n. 11968 del 30/1/2018, Piricò, Rv. 272696-01). rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024. La Consigliera est. L lrejidente Qabriella Cappello D E PDS Don Ferra