Cassation appeals against appellate settlement sentences are inadmissible as the new law precludes second-instance review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by three defendants inadmissible without formalities. The appellants challenged an appellate court decision that accepted a settlement agreement regarding a aggravated attempted theft conviction, arguing a lack of motivation regarding statutory non-punishment grounds. The court ruled that the new procedural law grants parties the power to settle, which precludes the second-instance judge from reviewing the merits and similarly bars any subsequent appeal on those grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: The power to settle granted to parties under the new procedural law precludes the second-instance judge from cognizing the merits and renders appeals against settlement sentences inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZOMPI' EMANUELE nato a CASARANO il 02/04/1990 PARROTTO LUCIO nato a CASARANO il 19/06/1989 DE MICHELI LUIGI nato a CASARANO il 18/06/1992 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva ZOMPÌ Emanuele, con proprio difensore e PARROTTO Lucio e DE MICHELI Luigi, con stesso difensore e separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale cittadino di condanna per un tentativo di furto pluriaggravato (In Neviano il 27/2/2016), é stato recepito l'accordo delle parti sulla pena; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, i ricorrente hanno, per l'appunto, dedotto un difetto di motivazione in ordine al mancato vaglio sulla sussistenza dei presupposti per addivenire a una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La P ,s sedè Gabriella Cappello „L.,),( Don; Il. Ferranti 2/ 977C-e-e) D i POS1T T2A