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Ordinanza — n. 23122/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23122/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was based on factual grievances rather than a critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for theft, arguing against the recognition of aggravating circumstances and the evaluation of evidence. The court rejected these claims, noting that the grievances merely repeated themes already dismissed during the appeal without providing the necessary critical examination required by law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it is based on grievances in fact rather than a critical analysis of the arguments supporting the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility critical analysis requirement factual grievances rejection double degree judgment procedural dismissal grounds esame e criteri di identificazione obbligo d'identificazione verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERDIVARA MIHAIL nato il 22/01/1977 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Il difensore di CHERDIVARA Mihail ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Pavia di condanna del predetto per concorso nei furto di due computers portatili marca HP e HUAWEI, per un valore di euro 2.298,99, sottratti dagli scaffali dell'esercizio commerciale Mediaworld presso il centro commerciale Iper di Montebello di Battaglia (il 14/2/2017), aggravato dalla destrezza e con la recidiva qualificata, riconosciute le generiche prevalenti alle aggravanti; ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame (riconoscimento dell'imputato), traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato del materiale probatorio (dichiarazioni del teste di PG e visione del fascicolo fotografico) attraverso una valutazione in fatto sorretta da argomentazioni logiche e non contraddittorie; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La Pr t•7 Gabriella Cappello Dona tWa /9)-017.tí£ LLIQy,yre--L1) - IN