Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit in non-prosecution claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the claim regarding the non-prosecution provision was manifestly unfounded. The lower court correctly reasoned that the victim suffered significant physical injuries requiring medical intervention, which negated the requirement for the conduct to be considered minor. Consequently, the appellate court's detailed assessment of the damage and the defendant's historical behavior was upheld as legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must evaluate the gravity of the act based on the actual harm caused and the specific circumstances, rather than focusing solely on the typical nature of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALLO TINA nato a ESTE il 11/01/1961 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 25609/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Dall'O Tina ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego deli'invocata causa di non punibilità con la natura e l'entità dei danni alla persona riportati dal motociclista Zecchinato, ritenuti tali da escludere una qualificazione della condotta come tenue. Si eviden- zia sul punto in sentenza che le fotografie in atti evidenziano escoriazioni lungo l'intero addome e agli arti inferiori della vittima, ferite, fortunatamente rivelatesi superficiali, ma che comunque hanno richiesto l'intervento del personale sanitario e due settimane alfine della completa guarigione.
La condotta storica dell'odierna imputata — ricordano i giudici del gravame del merito — ha causato al motociclista coinvolto suo malgrado nel sinistro ferite certamente di non lieve entità su varie parti del corpo, visibili da quanti sono giunti in soccorso dello Zecchinato e hanno conseguentemente allertato i soccorsi. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente».
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al N. 25609/2023 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- me