Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was based on factual complaints rather than a critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant challenged a conviction for traffic offenses and alleged recidivism, arguing against the appellate court's assessment of his negative personality. The court rejected these grounds as non-compliant with procedural requirements for cassation appeals, resulting in the dismissal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 69, comma 4, cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on factual complaints without a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision under review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA MATTEO nato a PALERMO il 28/03/1957 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Il difensore di BOLOGNA Matteo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per i reati di cui all'art. 189 comma 6 e comma 7, codice strada (in Firenze il 2/4/2018) con le generiche equivalenti alla ritenuta recidiva; ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, il primo giudice ha ritenuto la recidiva contestata, ritenendo il maggior disvalore della condotta alla stregua dei precedenti penali, riconoscendo le generiche in termini di equivalenza, stante il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. e la Corte d'appello sottolineato la personalità negativa dell'imputato, cosicché le doglianze difensive risultano anche del tutto aspecifiche; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. Il Pre e i Gabriella Cappello Dona tela 4rranti 7--Le,e DEPOSITA