Cassation court dismisses appeal for road injury conviction due to lack of critical analysis and new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giulia Poli inadmissible, ordering her to pay procedural costs and fines. The appellant challenged the lower court's rejection of the non-prosecution cause under Article 131 bis of the Penal Code and the new querela requirement introduced by the Cartabia reform. The court rejected both grounds, finding the first argument lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning and the second argument improperly raised a procedural issue that had not been contested at the trial level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; Art. 150 d.lgs. 2022. The appeal is inadmissible if the complaint fails to critically analyze the lower court's reasoning or if it raises a new procedural requirement (such as the need for a formal complaint) that was not contested during the original proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLI GIULIA nato a PIETRASANTA il 12/06/1992 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; r.„ Osserva Rilevato che la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 25 ottobre 2022, ha confermato quella del Tribunale di Lucca di condanna di POLI Giulia per lesioni stradali (in Marina di Pietrasanta il 24/5/2018); che la difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi, con il primo dei quali deducendo vizio della motivazione quanto al rigetto dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., contestando la valutazione operata dai giudici territoriali sul punto; con il secondo, il difetto della condizione di procedibilità, a seguito della entrata in vigore, nelle more del ricorso, della riforma Cartabia che ha stabilito la procedibilità a querela del reato per il quale è intervenuta condanna della ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., quanto al primo motivo osservandosi che la doglianza non è scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e che, in ogni caso, i giudici territoriali hanno adeguatamente giustificato il bisogno di pena alla stregua di elementi certamente rilevanti ai fini del relativo giudizio (gravità della condotta e del danno e grado della colpa); quanto al secondo motivo, ricordandosi che è inammissibile il ricorso con il quale si ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468- 01; n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467-01, in cui si è precisato che, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, in fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150); che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024. La Consigliera est. D E POSITATA idefite Qabriella Cappello LNCA111.