Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite relevant case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Emanuele Pilutzu inadmissible, ordering him to pay the associated costs. The appellant challenged the lower court's sentencing and refusal to apply alternative penalty procedures, arguing for a maximum reduction based on mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting they lacked the necessary specificity, legal precision, and critical analysis required by law for admissibility in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lacking specificity, and fail to provide the precise legal reasoning and references to the contested act's motivation required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILUTZU EMANUELE nato a TORINO il 30/03/1971 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 25487/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Emanuele Pilutzu ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena, che si è discostata dal minimo edittale, in ordine alla mancata riduzione massima per le pur concesse circostanze attenuanti generiche ed alla mancata attivazione della procedura di cui all'art. 545bis cod. proc. pen. laddove la Corte territoriale ha negato che sussistessero i presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti motivatamente conto che il trattamento sanzionatorio di cui alla sentenza di primo grado appare congruo e non suscettibile di mitigazione in quanto nella dosimetria della pena, il tribunale ha correttamente valutato i parametri tutti ex art. 133 cod. pen., e segnatamente la natura e le modalità dell'azione e la vita anteatta del reo.N. 25487/2023 R.G.
Segnatamente, lo scostamento rispetto ai minimi edittali è stato ritenuto giu- stificato dalla gravità concreta dei fatti, considerato che la guida in stato di eb- brezza si accompagnava all'assenza di regolare patente di guida, e stante l'eleva- tissimo tasso alcolemico riscontrato, ben superiore ai parametri previsti dalla più grave fattispecie di cui all'art. 186cod. strada, e all'origine di un sinistro stradale che - pur non avendo causato danni alle persone - ha visto il coinvolgimento di ben tre veicoli (se pure parcheggiati in divieto di sosta); parimenti sfavorevole all'imputato è stata ritenuta la valutazione della vita anteatta, desunta dal certifi- cato del casellario giudiziale, che contempla piurime condanne anche per gravi reati, per un totale di 14 iscrizioni (scarsamente rilevando la relativa risalenza dei precedenti a carico).
La personalità dell'imputato, desunta appunto dai precedenti a carico, giusti- fica per i giudici del gravame del merito la mancata operatività della concessa attenuante nella massima estensione, tanto più ove detta personalità sia rappor- tata alla non particolare rilevanza degli elementi che hanno giustificato la conces- sione dell'attenuante in regime di prevalenza (frequentazione del SERT e paga- mento della sanzione elevata a carico del predetto per guida senza patente, che costituisce peraltro un atto dovuto). Con tutta evidenza, non v'è alcuna violazione di legge nell'effettuare una ri- duzione della pena ex art. 62 bis cod. pen. in misura inferiore ad un terzo.
Tuttavia nel caso che ci occupa non sussiste neanche il denunciato vizio mo- tivazionale, in quanto questa Corte di legittimità ritiene debba ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, anche attra- verso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; così sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, Urrata e altri, Rv. 211583). Infine, per la Corte piemontese — con una motivazione logica e congrua, non- ché corretta in punto di diritto e che, pertanto, si sottrae alle generiche censure di legittimità proposte — non sussistono i presupposti per l'attivazione della proce- dura ex art. 545 bis cod. proc. pen., a ciò ostando i precedenti a carico dell'impu- tato e l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 25487/2023 R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in