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Ordinanza — n. 23116/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23116/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23116/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDIDO SAVERIO ALESSANDRO nato a MILANO il 24/07/1967 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva La difesa di CANDIDO Saverio Alessandro ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 187, comma 8, codice strada, per essersi rifiutato, a richiesta della PG procedente che aveva ritenuto esistente una sintomatologia legittimante il controllo, di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 2-bis stesso articolo (in Borgosesia, il 22/6/2021); viste le conclusioni scritte, con le quali la difesa ha chiesto, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine, la riforma; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 23116/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 187, comma 8, codice strada, per essersi rifiutato, a richiesta della PG procedente che aveva ritenuto esistente una sintomatologia legittimante il controllo, di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 2-bis stesso articolo (in Borgosesia, il 22/6/2021); viste le conclusioni scritte, con le quali la difesa ha chiesto, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine, la riforma; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione sanzione sostitutiva cognizione del ricorso per cassazione procedura di ricusazione probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDIDO SAVERIO ALESSANDRO nato a MILANO il 24/07/1967 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva La difesa di CANDIDO Saverio Alessandro ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 187, comma 8, codice strada, per essersi rifiutato, a richiesta della PG procedente che aveva ritenuto esistente una sintomatologia legittimante il controllo, di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 2-bis stesso articolo (in Borgosesia, il 22/6/2021); viste le conclusioni scritte, con le quali la difesa ha chiesto, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine, la riforma; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con le quali i giudici territoriali hanno motivatamente disatteso le doglianze di analogo tenore veicolate con il gravame, dando conto della rilevata sintomatologica legittimante la richiesta di sottoposizione a controllo e della prognosi negativa in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, avuto riguardo alle precedenti esperienze giudiziarie del CANDIDO, ritenute indicative di una sua incapacità di adeguare il proprio comportamento alla osservanza di prescrizioni; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024. La Consigliera est. La P esid nte, Gabriella Cappello Dona'-I/a (rranti 7(