Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after August 2017 without a lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the defendant personally submitted it after August 3, 2017. Under the new procedural rules introduced by Law 103/2017, appeals must be signed by registered defense lawyers, not the accused directly. Consequently, the court ordered the defendant to pay the procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 1, comma 62, legge 23.6.2017 n. 103: An appeal to the Court of Cassation filed personally by the accused after August 3, 2017, is inadmissible because it must be signed by a registered defense lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLAJA ANGELO ANTONIO nato a MILANO il 03/01/1974 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO4ate-a-‘1441:1-50 e-kia I r, udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 23787/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Bertolaja Angelo Antonio ricorre, personalmente, avverso la sentenza in- dicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla entità della pena inflitta. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. 2o24 Così d