Ordinanza — n. 23110/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUAOUI CHOKRI nato il 31/03/1975 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOclate-awis-+ratte-i5afft; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 23779/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Zouaoui Chokri ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, deducendo mancanza di motivazione in punto di mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 599bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23110/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOclate-awis-+ratte-i5afft; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 23779/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Zouaoui Chokri ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, deducendo mancanza di motivazione in punto di mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUAOUI CHOKRI nato il 31/03/1975 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOclate-awis-+ratte-i5afft; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 23779/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Zouaoui Chokri ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, deducendo mancanza di motivazione in punto di mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.201.7 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
3. Peraltro, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, anche se sotto- scritto da difensore abilitato, in quanto proposto contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti. E, come questa Corte di legittimità ha precisato, la procedura della definizione concordata della pena, dal 3/8/2017 prevista nuovamente dalla norma citata, ma già prevista fino al 2008 dall'art.. 599, comma quarto, cod. proc. pen. presuppone che l'imputato, nel con- cordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello (cfr.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102) 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deci