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Ordinanza — n. 23107/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of standing and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23107/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Luigi Cafagna and Sabino Pasquale inadmissible. The court ruled that Sabino's appeal was filed by an unauthorized person, while Cafagna's appeal lacked merit as it merely repeated previously rejected arguments regarding the nature of the crime and sentencing. Consequently, both appellants were condemned to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals filed by persons lacking legal standing or those presenting arguments devoid of merit and merely expressing dissent.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of legal standing lack of merit criminal cassation procedure procedural costs cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Annunziata Morgani del foro di Avezzano, per SABINO, con le quali si é richiamato il ricorso introduttivo; ritenuto che il ricorso del SABINO é inammissibile, per causa che avrebbe potuto essere dichiarata anche senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art.
Art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art.
Art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017
613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; rilevato che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art.
Art. 24, 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
Annunziata Morgani del foro di Avezzano, per SABINO, con le quali si é richiamato il ricorso introduttivo; ritenuto che il ricorso del SABINO é inammissibile, per causa che avrebbe potuto essere dichiarata anche senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.
Corte cost. n. 186/2000
art. 613 cod. proc. pen
23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; rilevato che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico
sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio
sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv.
sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Ghirasam
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAFAGNA LUIGI nato a BARLETTA il 05/01/1984 SABINO PASQUALE nato a BARLETTA il 06/10/1992 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Il difensore di CAFAGNA Luigi e SABINO Pasquale personalmente hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata nei confronti del secondo e parzialmente riformata nei confronti del primo, previa assoluzione da uno dei reati contestati ed esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen., la sentenza del GUP del Tribunale di Trani che li aveva condannati, rispettivamente per furto in abitazione (oltre al reato per il quale è intervenuta assoluzione in appello) e per furto aggravato e tentato furto aggravato (tra maggio e luglio 2017); viste le conclusioni scritte in data 28/5/2024, a firma dell'avv.

Annunziata Morgani del foro di Avezzano, per SABINO, con le quali si é richiamato il ricorso introduttivo; ritenuto che il ricorso del SABINO é inammissibile, per causa che avrebbe potuto essere dichiarata anche senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; rilevato che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); rilevato che il ricorso proposto nell'interesse del CAFAGNA è parimenti inammissibile perché proposto per motivi riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici territoriali con argomentazioni coerenti con i principi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità (vedi, sulla nozione di privata dimora, Sez.

U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076-01; sull'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01, in cui si è precisato che, il suo riconoscimento presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa; sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402-01), oltre che scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, traducendosi le censure difensive in un mero dissenso che non ha rilievo in sede di legittimità; che, in particolare, la Corte ha dato conto della natura del luogo nel quale è avvenuta l'azione criminosa, sottolineandone i connotati di esclusività e messo in risalto il valore dei beni sottratti (due notebooks, un portafogli contenente euro 90,00, uno zainetto, una tracolla, un cellulare IPhone 7); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La Pr -id& te Gabriella Cappello Donat a rranti 77-10 2- D E P (