Italian Court dismisses appeals against sentencing agreements as inadmissible due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by three defendants against a sentencing agreement inadmissible without formalities. The defendants argued for violations of procedural articles and errors in legal qualification regarding expulsion and confiscation, but the court found these grounds non-deducible under specific statutory limitations. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if they rely on legal qualifications not immediately evident from the charges or if they concern other defendants without specific argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUNIR AHMED nato il 05/03/1967 GUL SALEEM nato 11 10/07/1998 NAWAZ MIR nato il 01/01/1973 avverso la sentenza del 17/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MACERATAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA I difensori di GUL Saleem, MUNIR Ahmed e NAWAZ Mir hanno proposto ricorsi avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Macerata ha recepito l'accordo delle parti su una pena per più ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, unificate dal vincolo della continuazione (disponendo per NAWAZ e per altro imputato non ricorrente, AHMADZAI Ahmad Ghulam, anche l'espulsione a pena espiata a norma dell'art. 86, d.P.R. n. 309/1990 e la confisca di euro 300,00 a norma dell'art. 73 comma 7-bis, stesso d.P.R., nei confronti di REHMAN Fazal Ur, soggetto non ricorrente); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena proposti per motivi [per l'imputato GUL: violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen. nonché in relazione alla espulsione a norma dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 e alla confisca a norma dell'art. 73 comma 7-bis, stesso d.P.R.; per l'imputato MUNIR: violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.; per l'imputato NAWAZ: insussistenza aggravante ingente quantità per il capo 57)], non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata; che, peraltro, il secondo e il terzo motivo formulati nell'interesse del GUL ineriscono a statuizioni riguardanti altri imputati, laddove l'erronea qualificazione giuridica dedotta dal difensore del MUNIR è rimasta mera enunciazione, non sostenuta da alcuna argomentazione (sul punto evidenziandosi, ad ogni buon conto, che - in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti - la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023-01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01), ciò che, nella specie, risulta smentito ictu oculi dal semplice tenore delle imputazioni; 2 c;:E_ che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera