Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding denial of minor offense mitigation under Art. 62(4) Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Eros Angeletti inadmissible, upholding the lower court's denial of the mitigating circumstance for minor offenses. The appellate court correctly reasoned that the cocaine quantity involved was sufficient for 27 medium doses, failing to meet the strict requirements for special leniency under Article 62(4) of the Penal Code. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The denial of the mitigating circumstance for minor offenses is justified when the illicit possession of drugs involves a quantity sufficient for multiple doses, thereby excluding the special leniency required by the statute.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELETTI EROS nato a ROMA il 07/08/1990 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 202)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Eros Angeletti avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale in punto di diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Difatti, i giudici territoriali hanno legittimamente argomentato sul punto, rilevando come nella specie non ricorrano i requisiti del lucro di speciale tenuità e dell'evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità, trattandosi di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina sufficiente per il confezionamento di n. 27 dosi singole medie. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 iere esten