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Ordinanza — n. 23104/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed as inadmissible for citing non-appealable grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23104/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Hrache Youssef inadmissible without formalities. The appellant raised grievances that did not fall within the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine due to the high degree of fault in citing inadmissible grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds permitted by law; appeals citing other grounds are inadmissible without formalities and subject to costs.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Specific Grounds Appeal Against Sentence Procedural Costs High Degree of Fault Without Formalities censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Hrache Youssef avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRACHE YOUSSEF nato il 02/08/1987 avverso la sentenza del 20/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdate-ffvvi3~~; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 189)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Hrache Youssef avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 iere estensore Il r