Italian court dismisses appeal against criminal sentence for drug trafficking, citing implicit reasoning sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Sorrentino inadmissible regarding his criminal conviction for drug trafficking. The court found the lower court's decision on sentencing fully met the requirement for reasoned judgment, including implicit reasoning regarding the defendant's quick disposal of drugs to an accomplice. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The lower court's sentencing decision is valid if supported by an argumentative apparatus satisfying the motivational obligation, including implicit reasoning or concise formulas, unless based on mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO GAETANO nato a PALERMO il 03/09/1992 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 181)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Gaetano Sorrentino avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale. È appena il caso di considerare che per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che tali statuizioni sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui i giudici di merito hanno motivatamente negato le attenuanti generiche, dando atto della capacità criminale dimostrata dalla rapidità con la quale il Sorrentino, una volta scoperto dalla polizia, si era disfatto della droga, consegnandola ad un complice, chiaro indice dell'inserimento del prevenuto in una rete di persone dedita all'attività di spaccio, secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il C iere estensorererm''' *,