Sentenza — n. 23101/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Pescara, giudicando in sede di appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Paolo Diodati colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno di Alessandro Narducci. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, producendo documenti di remissione ed accettazione di querela sottoscritti dalla persona offesa e dal ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 590 cod. pen; Sentenza — n. 23101/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 590 cod. pen. in danno di Alessandro Narducci. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, producendo documenti di remissione ed accettazione di querela sottoscritti dalla persona offesa e dal ricorrente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIODATI PAOLO nato il 09/04/1967 avverso la sentenza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;N. 180)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Pescara, giudicando in sede di appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Paolo Diodati colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno di Alessandro Narducci.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, producendo documenti di remissione ed accettazione di querela sottoscritti dalla persona offesa e dal ricorrente.
3. Si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, Narducci Alessandro, ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 9.12.2018 nei confronti del prevenuto, e che quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Co :liere estensore Il Pr rí