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Ordinanza — n. 23098/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for citing non-specific grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23098/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bouaoun Haythem inadmissible without formalities. The appellant raised grievances that did not fall within the specific categories of admissible grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine due to the high degree of fault in citing irrelevant arguments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals citing other reasons are inadmissible.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Specific Grounds Requirement Correlation with Judgment Procedural Costs Cassazione Roma Art. 448 CPP identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Bouaoun Haythem avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAOUN HAYTHEM (CUI 030BD113) nato a TUNISI( TUNISIA) il 20/02/1989 avverso la sentenza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA4ettertrevistrege-grtr udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 173)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Bouaoun Haythem avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio_ 2024 Il C 'ere estensore Il P