Cassation appeal dismissed as inadmissible for waived grounds and penalty determination not challenging sanction legality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the permissible scope for appeals against settlement agreements in second instance. The appellant challenged the penalty determination and waived conditions for acquittal, which are explicitly excluded from reviewable issues under established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals against settlement agreements, cassation is limited to challenges regarding the parties' will, prosecutor's consent, and divergent content, excluding waived grounds and penalty determinations that do not allege illegality of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNER FEDERICO nato a ROMA il 29/10/2004 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA Flate-avvis~e'retrtil udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 172)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Federico Montagner ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il C sigli re estensore Il