Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-specific grounds and infounded confiscation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Elton Sula inadmissible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the first-instance judgment regarding the confiscation of funds, but the court found the grounds non-specific and the claim infounded given the defendant's lack of legal income sources. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must cite specific grounds permitted by law; claims regarding confiscation are inadmissible if the lower court logically argued proportionality based on the defendant's economic conditions.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULA) ELTON (CUI 06LE1VH) nato il 26/03/1978 avverso la sentenza del 04/01/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 166)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Sulaj Elton avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile. Il primo motivo formula censure indeducibili, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il secondo motivo, in relazione alla confisca della somma di denaro, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza ha compiutamente e logicamente argomentato sul punto, avendo rilevato la sproporzione della somma sequestrata rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali del prevenuto, cittadino albanese privo di qualsivoglia lecita fonte di reddito.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della Somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Co iglire estensore