Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and evidence evaluation by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the reconstruction of facts and the evaluation of evidence. The appellant argued against the lower court's finding of intent based on the defendant's concealment of income, but the court affirmed that such factual assessments fall exclusively within the competence of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it violated the principle that the court of appeal cannot substitute its own reasoning for that of the first-instance court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 616 c.p.p.; Attacks on the reconstruction of facts and the evaluation of evidence are inadmissible in cassation proceedings, as these matters belong exclusively to the competence of the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATIELLO ADRIANO nato il 17/08/1984 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 163)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Adriano Donatiello avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte salernitana, conformemente al primo giudice, ha desunto il dolo del prevenuto dalle circostanze di fatto processualmente emerse, con particolare riguardo alla circostanza che il prevenuto non poteva ignorare di aver percepito nell'anno 2019 il reddito di cittadinanza, indipendentemente dai dati che emergevano dall'ISEE, in tal modo scientemente celando un reddito regolarmente percepito e dichiarando un dato falso nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Ci siql ere estensore /-